Il risarcimento del danno da diffamazione
Come i tribunali italiani calcolano il danno da diffamazione, quanto può valere il risarcimento e cosa ha stabilito la Corte di Cassazione civile.
Fai valutare il tuo caso Prima valutazione gratuita e riservataI criteri di liquidazione del danno
Le Tabelle di Milano sono i criteri orientativi elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa. Nate per dare uniformità a una materia lasciata alla valutazione equitativa del giudice, non sono uno strumento “locale”: la Corte di Cassazione ne ha convalidato l’applicazione, rendendole il parametro di riferimento su tutto il territorio nazionale. Un giudice di Napoli, Milano o Palermo liquida il danno da diffamazione sulla stessa base.
Gli scaglioni di gravità
La fascia si determina valutando una serie di indici: la notorietà di chi ha diffamato, la diffusione del mezzo, la gravità dell’offesa, la sua risonanza mediatica, l’intensità dell’elemento soggettivo e l’eventuale rettifica.
Scaglioni delle Tabelle di Milano, Edizione 2024: gli importi della tabella 2018 sono stati rivalutati del 17,4901% in base agli indici ISTAT, dall’1.1.2018 all’1.1.2024. Restano comunque criteri orientativi: la liquidazione effettiva è rimessa alla valutazione equitativa del giudice, caso per caso, ai sensi dell’art. 1226 del Codice civile.
Sulle sentenze analizzate dall’Osservatorio per costruire la tabella, l’importo medio liquidato è pari a circa € 30.900, aggiornato al 2024.
Gli indici che pesano sull’importo
Non esiste un automatismo: il giudice valuta la combinazione di più elementi. Ecco i principali presi in considerazione dalle Tabelle.
Notorietà e ruolo del diffamante
La notorietà di chi ha diffamato e l’eventuale carica pubblica o ruolo professionale incidono sulla portata dell’offesa e quindi sull’importo.
Diffusione e risonanza
Conta il mezzo usato e la sua capacità di diffusione. I social network come Facebook hanno una portata potenzialmente illimitata: un post o un commento può raggiungere un numero indeterminato di persone e continuare a propagarsi nel tempo attraverso le condivisioni, ben oltre la cerchia di contatti di chi lo ha pubblicato. Maggiore è la diffusione e la risonanza della notizia diffamatoria, maggiore è il peso che il giudice le attribuisce.
Natura e gravità dell’offesa
Si valuta se l’offesa colpisca la sfera personale o professionale, l’uso di espressioni ingiuriose o denigratorie, la reiterazione della condotta e le campagne stampa.
L’impatto sulla vita del diffamato
Non si tratta di quanto la vittima si senta ferita sul piano personale, ma di un pregiudizio oggettivo e verificabile: la perdita di credibilità presso clienti, colleghi o conoscenti, il danno alla reputazione professionale, le difficoltà nei rapporti sociali e di lavoro. Pesa in particolare l’offesa che colpisce chi svolge un’attività rivolta al pubblico, per la quale la reputazione è un elemento essenziale. Si considerano inoltre l’eventuale rettifica pubblicata e il tempo trascorso tra il fatto e la domanda.
Le pronunce sul risarcimento
Le decisioni della Corte di Cassazione civile che orientano oggi la liquidazione del danno da diffamazione.
Come si quantifica il danno da diffamazione
La terza sezione civile, con la sentenza n. 1092 del 2021, ha indicato i criteri per determinare il risarcimento del danno da diffamazione: si deve tenere conto dell’ampiezza della diffusione del messaggio e della gravità dell’offesa. Il giudice, inoltre, può disporre la rimozione dei contenuti diffamatori e ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna a spese del responsabile, per contribuire a ripristinare l’immagine della vittima.
Le Tabelle di Milano valgono in tutta Italia
Con l’ordinanza n. 29222 del 12 novembre 2024 la terza sezione civile, richiamando proprie precedenti decisioni, ha convalidato la liquidazione del danno da diffamazione mediante l’applicazione delle Tabelle di Milano. Uno strumento nato a Milano che ha così acquisito una validità di fatto su tutto il territorio nazionale.
Liquidazione del danno, sanzione e diritto all’oblio
Con l’ordinanza n. 17738 del 27 giugno 2024 la terza sezione civile ha affrontato più profili del danno da diffamazione a mezzo stampa. Ha confermato che il giudice può liquidare il danno in via autonoma, anche richiamando le Tabelle di Milano, valutando la portata lesiva e la diffusione. Ha precisato che la sanzione pecuniaria dell’art. 12 della legge n. 47 del 1948 si aggiunge al risarcimento. E ha chiarito che il diritto all’oblio non prevale sulla conservazione negli archivi quando la notizia è stata ritenuta diffamatoria: in quel caso la rimozione è giustificata.
Il danno c’è, e la legge dice come riconoscerlo
Capita di sentirsi dire che “il danno non è in re ipsa”, come se quella formula significasse che non spetta nulla. È un equivoco, spesso usato ad arte. Significa solo una cosa: il danno non viene dato per scontato, ma valutato sul caso concreto. E valutarlo è agevole, perché non serve una perizia né un calcolo contabile — la giurisprudenza mette a disposizione una griglia di parametri precisi, gli stessi indici che abbiamo visto sopra: chi ha diffamato, il mezzo e la sua diffusione, la natura dell’offesa, le conseguenze sulla vita della vittima. Applicati gli elementi concreti del caso a questa checklist, il danno emerge attraverso presunzioni semplici e la sua quantificazione raggiunge un livello serio e argomentato, non simbolico. Le pronunce che seguono mostrano questo ragionamento in azione.
La falsa accusa che colpisce la professione
Un imprenditore era stato accusato da un ex dipendente di trasportare “carichi illeciti”. Il Tribunale ha ribadito che il danno non è in re ipsa, ma può essere provato con presunzioni e ricorso al notorio, valutando diffusione, gravità e posizione della vittima. Ha valorizzato un elemento decisivo: la falsa attribuzione di condotte criminose collegate alla professione mina in modo diretto la reputazione professionale, con potenziali ripercussioni sulla vita lavorativa e privata (sentenza n. 1000 del 17 marzo 2026).
Il peso della reputazione professionale
Il caso riguardava commenti gravemente offensivi pubblicati in un gruppo Facebook da circa 5.000 membri, rivolti a un avvocato. Il Tribunale ha ricostruito il pregiudizio in via presuntiva, dando rilievo alle ripercussioni dell’offesa sulla reputazione di chi svolge un’attività rivolta al pubblico, per la quale la considerazione sociale è un bene essenziale (sentenza n. 76 del 23 gennaio 2024).
Gli indici applicati a un post su Facebook
Un fotomontaggio e un post denigravano le qualità professionali e personali di un avvocato. Il Tribunale ha quantificato il danno applicando i criteri dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano — notorietà di chi diffama, ruolo professionale del diffamato, reiterazione della condotta, capacità diffusiva del messaggio (sentenza del 4 novembre 2020).
Insulti su Facebook: la provocazione non li giustifica
La Corte d’Appello di Roma ha ritenuto illeciti epiteti gravemente mortificanti rivolti a una persona sotto un post su Facebook: anche di fronte a un’esternazione altrui fuori luogo, gli insulti personalizzati e umilianti restano un illecito, perché esistono altre forme per esprimere il dissenso. La sentenza ricorda anche un punto pratico sulla prova: gli screenshot prodotti in giudizio, per perdere valore probatorio, devono essere contestati in modo chiaro e circostanziato, non con una negazione generica.
Le decisioni di merito hanno valore di esempio applicativo: ogni caso presenta profili propri e questa sintesi, a valore informativo, non sostituisce una valutazione legale specifica.
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